Con la sentenza n. 58 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 354 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui esclude che il giudice del gravame possa disporre la rimessione al giudice di primo grado nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia provveduto sull’istanza di chiamata del terzo in garanzia, poiché la scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell’istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia è un’opzione discrezionale, legittima perché non manifestamente irragionevole, attesa la sua funzionalità al valore costituzionale della ragionevole durata del processo sul rapporto principale, e non ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l’instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo.
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