Al contratto d’opera intellettuale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento si applicano le norme di cui all’art. 1218 c.c. (al fine di valutare la sussistenza di responsabilità in capo al professionista) anche con riferimento al riparto dell’onere della prova. A stabilirlo è il Tribunale di Milano con sentenza del 25 febbraio 2020, n. 1780.
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