Non è applicabile al rapporto tra avvocato e cliente la normativa del mandato, ma quella che disciplina le prestazioni d’opera intellettuale. In particolare, va ritenuto applicabile l’art 2237 c.c., relativo al recesso dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, e non l’art 2227 c.c. dettato in tema di recesso dei contratti in generale, con conseguente diritto del professionista, in caso di recesso del cliente, al solo rimborso delle spese ed al compenso per l’opera svolta, ma non al mancato guadagno. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 gennaio 2020 n. 185.
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