La diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è atto dal contenuto non predeterminato, purché sia chiaro l’intento del creditore di intimare al debitore l’adempimento dell’obbligazione inevasa entro il termine concesso, ma che ha pacificamente natura essenziale e perentoria, pena lo scioglimento automatico ex lege del contratto stesso. Essa ha la funzione di imprimere certezza ai rapporti giuridici, e se è dubbio che possa ritenersi consentito al creditore, nel cui interesse l’istituto è delineato, di rinunciare all’effetto risolutivo già prodottosi, ad esempio accettando un adempimento tardivo, non può certamente consentirsi, in ragione della finalità dell’istituto, volto a concretizzare la certezza dei rapporti giuridici, di modulare a piacimento del creditore gli effetti della risoluzione che opera, come ricorda l’art. 1454 u.c. c.c., di diritto, vale a dire automaticamente. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Como del 29 gennaio 2020.