Nel rapporto di locazione, in ipotesi di rilascio, da parte del conduttore, dell’immobile non conforme alle condizioni originarie del rapporto, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino stato, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo di esecuzione dei lavori nonché per il tempo in cui il locale resta indisponibile a causa delle cattive condizioni in cui è stato riconsegnato. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 20 marzo 2020, n. 7480.
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