Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 20 agosto 2020, decidendo sull’istanza di sospensione di un’esecuzione immobiliare presentata in sede di opposizione agli atti esecutivi, ha escluso l’applicazione alla fattispecie in esame delle sospensioni disciplinate dagli artt. 54-ter e 103 del d.l. “Cura Italia”, essendo riservate, la prima, alle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore e, la seconda, all’esecuzione degli sfratti degli immobili adibiti a uso abitativo e non abitativo.