Con repentino ripensamento, la legge di conversione del d.l. n. 125 del 2020 ha già modificato il sesto comma dell’art. 66, disp. att. cod. civ., stabilendo che per la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza basta il consenso della maggioranza dei condomini. La correzione legislativa non applica nuovi rimedi rispetto al suo immediato predecessore e perciò appare pronta a rivelarsi causa di nuovi mali.
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