Fra l’istituto della particolare tenuità del fatto e la circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, esiste uno stretto collegamento per cui il mancato riconoscimento dell’attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., mentre l’esclusione di detto beneficio non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità e ciò perché il fatto di “particolare tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato (Cass. pen., sentenza 6 novembre 2020, n. 31009).
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