In tema di reati contro l’attività giudiziaria, l’obbligo di referto non è riferibile solo alla notizia di reato, perseguibile d’ufficio, appresa originariamente, ma anche in caso di sopravvenuto regime di procedibilità, in quanto rispetto al delitto di lesioni stradali l’obbligo sorge in capo al medico che ha rilasciato il certificato con cui si supera la prognosi di giorni quaranta, venendo in rilievo un reato diverso perseguibile d’ufficio e un adempimento funzionale al rispetto dell’obbligo di esercizio dell’azione penale (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 novembre 2020, n. 30456).
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