Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9865.
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