In tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dall’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 168 del 2002, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell’art. 2 cod. stradale. È quanto si legge nella sentenza n. 20872 del 20 settembre 2020.
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