Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna intervenuta in primo grado nei confronti di un uomo, imputato del reato di rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale, la Corte di Cassazione (sentenza 10 febbraio 2020, n. 5314) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui non essendo stato il rifiuto preceduto dall’avviso di avvalersi di un avvocato, il reato non poteva dirsi configurabile – ha infatti affermato che, nell’ipotesi in cui un soggetto, coinvolto in un sinistro stradale, sia avviato presso un ospedale, per essere sottoposto a cure mediche, in assenza della cognizione della richiesta degli organi di polizia giudiziaria, egli ben può allontanarsi dal nosocomio, semplicemente per rifiutare le cure, trattandosi dell’esercizio di una facoltà, rimessa solo all’interessato, senza avere contezza che ciò significa sottrarsi all’obbligo di legge.
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