È legittima la normativa bulgara che riconosce come non violato il diritto dell’imputato di presenziare il processo nel caso di una sua mancata comparizione a una delle udienze per sua volontà o per motivi a lui non imputabili. Lo ha dichiarato la Corte Ue, con la sentenza Spetsializirana prokuratura del 13 febbraio 2020 (C‑688/18), nella quale più precisamente ha affermato tale normativa non contrasta con l’art. 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. La fattispecie esaminata dai giudici europei fa riferimento al caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato: in tale situazione, quindi, non vi è violazione del suo “diritto di presenziare al processo allorquando decide, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, o comunque non sia comparso per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività.
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