Il legislatore, tramite l’art. 1759, comma 1 c.c., ha imposto al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso, norma che la giurisprudenza più recente, ha interpretato con sempre maggior rigore, ampliando notevolmente l’ambito di operatività dell’obblighi informativi del mediatore da considerare, dopo la legge n. 39 del 3 febbraio 1989 un professionista tenuto ad una diligenza qualificata nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività di mediazione. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 16 gennaio 2020, n. 784.
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