Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice aveva pronunciato sentenza di proscioglimento dell’imputato giudicato per il reato di guida senza patente, atteso l’esito positivo della messa alla prova, disponendo contestualmente la confisca del veicolo sequestrato, la Corte di Cassazione (sentenza 8 gennaio 2020, n. 266) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale, erroneamente interpretando l’art. 168-ter, comma 2, c.p., aveva esercitato una potestà riservata all’Autorità Amministrativa, nel caso di specie, al Prefetto – ha affermato che, nel caso della sanzione amministrativa della confisca del veicolo, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224, comma 3, C.d.S. in capo al Prefetto.
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