Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, condannato per il reato di omicidio colposo, riconosciuto l’eccesso colposo di legittima difesa, avendo sparato ad una persona, uccidendola, che aveva tentato di introdursi all’interno della sua abitazione per commettere un furto, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2019, n. 49883) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui la condotta tenuta rientrava nel nuovo art. 55 c.p., stante l’accertato stato di “grave turbamento” in cui si era trovato l’imputato in conseguenza della situazione di pericolo in atto – ha precisato che ai fini del giudizio sulla causa di non punibilità di cui all’art. 55, co. 2, c.p. come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, non è sufficiente il generico riferimento alla situazione di “significativo turbamento” in cui il reo ha agito, occorrendo invece accertare la situazione di “grave turbamento” cui si riferisce la norma codicistica.