Con la sentenza n. 17853/2020 la VI sezione della Suprema Corte di Cassazione penale è tornata a delimitare il concetto di flagranza di reato nel contesto della fattispecie di cui all’art. 572 c.p. In particolare, data la natura del delitto di maltrattamenti in famiglia e la reiterazione delle condotte richieste dalla litera legis ai fini dell’integrazione del reato, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità della “flagranza” in questo particolare tipo di reato -ai fini dell’arresto dell’indagato e della successiva convalida- da un lato l’intervento degli operanti deve riguardare un episodio che rappresenti “l’ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o lesivi”, dall’altro che gli stessi non devono necessariamente assistere ad uno degli episodi di maltrattamenti, ma è sufficiente che gli stessi “siano intervenuti subito dopo la commissione di tale illecito e abbiano accertato che l’autore si sia dato alla fuga ovvero sia trovato con cose o tracce dimostrative della immediatamente precedente commissione del reato”.
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