Il Tribunale di Taranto, chiamato a decidere sulla nullità di una polizza c.d. unit linked per carenza del requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), dopo aver ricondotto il contratto in questione nell’ambito dei contratti finanziari e non assicurativi, ha escluso che i documenti prodotti in giudizio, fra i quali vi era il c.d. certificato assicurativo, potessero considerarsi equipollenti del contratto quadro, precisando che quest’ultimo si caratterizza per il fatto di contenere una serie di informazioni utili per permettere al cliente di avere conoscenza, fra le altre cose, del tipo di investimento fatto e dei relativi rischi, elementi assenti nei documenti prodotti.
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