Il rispetto del divieto di trasferimento extra regione fissato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, quale causa della mancata comparizione del promittente venditore innanzi al notaio per la stipula di una compravendita immobiliare, esime il debitore dalla responsabilità da inadempimento. Viene, pertanto, rigettato il ricorso del promissario acquirente che, non essendosi concluso il contratto entro il termine essenziale, aveva richiesto l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del doppio della caparra e delle spese di intermediazione prestata dall’agenzia immobiliare. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Verona dell’8 luglio 2020