La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avuto specificamente riguardo alla composizione dell’organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra, trova fondamento – così come per tutte le professioni sanitarie – nella disciplina di cui all’art. 17 del d.I.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (recante la normativa sulla “ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina del loro esercizio”), la quale, siccome emanata prima della Costituzione della Repubblica, non si pone affatto in contrasto con il divieto di istituire “giudici straordinari o speciali” successivamente sancito dal suo art. 102, essendo, per l’appunto, precedente ad esso. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 29 dicembre 2020, n. 29703.
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