I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ex art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ex L. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato.
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