Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2020, n. 34993) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui doveva ritenersi nullo il decreto di irreperibilità emesso nei suoi confronti, non avendo l’autorità giudiziaria, pur essendone in possesso, tentato di rintracciarlo al numero dell’utenza cellulare – pur registrando sul punto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto maggiormente conforme al principio della c.d. effettività delle ricerche, l’orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che ove l’autorità procedente sia a conoscenza dell’utenza mobile del destinatario della notifica, le ricerche devono essere effettuate anche avvalendosi di tale canale, ed il mancato utilizzo di esso rende incomplete le ricerche con conseguente nullità – assoluta, insanabile, e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – del decreto di irreperibilità emesso senza fare ricorso a tali modalità di rintraccio.
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