Il giudice (Tribunale di Lecce ordinanza 2 luglio 2020) chiamato a decidere sul reclamo opposto dal creditore, nel silenzio del codice di rito, richiama un precedente giurisprudenziale (Trib. Cassino, 13 novembre 2014) dettato per un caso analogo: “la revoca, disposta con ordinanza, del decreto cautelare emesso inaudita altera parte determina la caducazione con effetto ex tunc del primo provvedimento, anche in ipotesi di ordinanza di modifica riduttiva del contenuto del decreto, nel senso che si verifica ab origine il travolgimento, totale o parziale, degli effetti del decreto nell’assorbimento del provvedimento emesso inaudita altera parte nella seguente ordinanza a contraddittorio pieno”.
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