La Corte di Cassazione, Sez. II, con l’Ordinanza n. 19510/2020 ha sancito che il contratto preliminare è nullo qualora la garanzia fideiussoria, ex art. 2 del D. Lgs. 20/06/2005, n. 122, sia stata rilasciata dal costruttore per un importo inferiore rispetto alle somme versate dal promittente acquirente a titolo di caparra senza che i lavori fossero stati ultimati. Infatti, in caso di compravendita avente ad oggetto immobili da costruire, l’art. 2 del D.Lgs. 20/06/2005, n. 122 prevede che il costruttore, all’atto della stipula del preliminare, è obbligato al rilascio di una polizza fideiussoria del valore corrispondente alla caparra versata dal promittente acquirente a pena di nullità del contratto.
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