In tema di consulenza tecnica di ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in “toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia stata data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 14 febbraio 2020, n. 3850.