Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato, cui era stato contestato il reato di furto aggravato ex art. 61 c.p., n. 7, per aver sottratto un’autoradio dall’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 23 dicembre 2021, n. 47002 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la Corte di appello aveva erroneamente sostenuto l’esistenza di un danno di particolare gravità per essere lo stereo sottratto di apprezzabile valore, senza tuttavia indicare quale sia tale valore, per come emergente dalle prove acquisite – ha invece ribadito il principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.
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