In tema di reati contro la persona, il naturopata il quale, pur consapevole della diagnosi oncologica di una paziente che si sia a lui deliberatamente rivolto, in caso di decesso di quest’ultimo non risponde a titolo di dolo eventuale della sua morte, ma dell’ipotesi di cui all’art. 586, c.p. (morte come conseguenza del delitto di abusivo esercizio della professione), dovendosi ritenere che l’assenza di competenze mediche impedisca al medesimo di essere consapevole, al di là della generica cognizione della gravità di qualsiasi diagnosi oncologica, del fatto che l’accesso alle terapie indicate dalla scienza medica fosse necessario e indifferibile (Cassazione penale, sez. I, sentenza 28 settembre 2020, n. 26951).
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