In tema di reati contro la libertà morale, integra il reato di violenza privata (art. 610, c.p.) la condotta posta in essere da un libero professionista consistente nell’impedire al collega di studio, con l’arbitraria sostituzione della serratura e poi sbarrando l’ingresso con il proprio corpo, di accedere ai locali adibiti a studio professionale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio; ed invero, a fronte di uno svolgimento dell’attività professionale nei locali, appare evidente che tale condotta si traduce in un impedimento che costringe il collega di studio a tollerare di astenersi dall’avere accesso agli strumenti con i quali esercita la propria professione (Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 maggio 2020, n. 15633).