La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente all’esistenza e alla validità del compromesso. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 17 marzo 2020, n. 7405.
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