In tema di abbandono di animali, il reato previsto dall’art. 727, co. 1, c.p., modellato come illecito contravvenzionale, può essere indifferentemente realizzato con dolo o con colpa. Ne discende, pertanto, che nessun ostacolo si oppone alla configurabilità del dolo nella forma eventuale, che si realizza quando l’agente, nonostante si sia chiaramente rappresentato la verificazione dell’abbandono dell’animale, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell’evento lesivo (Cassazione penale, sezione III, sentenza 20 febbraio 2020, n. 6609).