La disposizione contenuta nell’art. 91 D.PR, 115/2002 – secondo cui l’ammissione al patrocinio è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia – vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 27 gennaio .2020, n. 1736.
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