La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2020 n. 19, ha dichiarato l’illegittimità dell’art- 456, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.