La presenza di una clausola risolutiva espressa, da un lato, l’esistenza di un riconoscimento di debito, dall’altro, consentono di pervenire – accertato sotto il profilo strettamente materiale il mancato adempimento dell’obbligazione dedotta nella prima, e l’oggettiva natura ricognitiva del secondo – alla definizione delle reciproche pretese delle parti, con sentenza dichiarativa, dunque, senza necessità di valutare diversi profili, altrimenti rilevanti (come sarebbe stato se, in mancanza dei primi, il Giudice avesse dovuto valutare la gravità dei rispettivi inadempimenti, operando con pronuncia di natura costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c.). Alla risoluzione per inadempimento dell’affittuario dell’azienda consegue, oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, il ristoro del danno da perdita dell’avviamento, la cui quantificazione è stata operata sul parametro oggettivo rappresentato dal tasso di royalty sul fatturato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Frosinone del 18 febbraio 2020.
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