In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 3 settembre 2020, n. 18283.
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