In tema di reati contro la persona, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, c.p., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, come può essere una croce di legno, non rilevando peraltro che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della suddetta aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all’art. 4, l. n. 110 del 1975 (Cassazione penale, sezione V, sentenza 4 giugno 2020, n. 16953).
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