In mancanza di una diversa convenzione adottata all’unanimità, espressione dell’autonomia contrattuale, anche la ripartizione degli acconti sulle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell’art. 1123 cod. civ. Il principio, in più occasioni affermato dalla Corte, viene ora ribadito con sentenza 25 giugno 2020, n. 12638.
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