Il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l’opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno, decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione, scoperta che deve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati ed hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza dell’11 dicembre 2020, n. 28311.
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