Con la sentenza in rassegna la Corte di appello di Palermo ha affrontato e risolto una questione non ricorrente in generale in ambito contrattuale e, al contempo, delicata rispetto al soddisfacimento della necessità pratica, ma non meno essenziale, del promissario acquirente nella specifica fattispecie. In particolare, riconfermando il principio generale che consente la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di cosa risultata parzialmente di proprietà altrui solo quando l’utilizzo di tale parte risulti essenziale, ha ritenuto che tale essenzialità può essere ricondotta anche alla necessità di fruire di uno spazio esterno per il ricovero di un animale di affezione.
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