Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nell’applicare la pena “patteggiata” ad un imputato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, la Corte di Cassazione (sentenza 17 novembre 2020, n. 32209) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida era stata irrogata sull’errato presupposto della recidiva nel triennio – ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato ex art. 168 ter, co. 2 c.p. a seguito dell’esito positivo della prova, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto-reato, pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada CDS o circa la “recidiva nel triennio” di cui agli artt. 186-bis co. 5 e 187 co. 1 CDS.