Un cittadino Ue può essere estradato verso uno Stato terzo solo previa consultazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. Lo ha dichiarato la Corte di Giustizia con la sentenza BY e Generalstaatsanwaltschaft Berlin del 17 dicembre 2020 (C-398/19), con la quale ha altresì precisato che, nell’ambito di tale consultazione, allo Stato membro di cittadinanza; devono essere trasmessi, dallo Stato membro “richiesto” tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati nella domanda di estradizione; deve essere concesso un termine ragionevole per emettere un eventuale Mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di tale cittadino. Con la stessa decisione, la Corte Ue ha anche chiarito che gli artt. 18 e 21 TFUE (divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e principio di non discriminazione) si applicano al cittadino Ue che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui quest’ultimo faccia domanda di estradizione ad uno Stato terzo, anche nel caso in cui il cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell’Unione.
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