Con ordinanza 12 gennaio 2021, n. 261 la Suprema Corte ha confermato il principio, già espresso da alcune corti di merito, secondo cui in caso di fornitura (di energia, gas o altro) non richiesta nulla è dovuto da parte del consumatore, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., non avendo il consumatore prestato alcun consenso. In buona sostanza, nel decidere gli Ermellini hanno fatto riferimento alla ratio della norma dell’art. 57 del Codice del Consumo (applicabile ratione tempore), la quale intende far prevale gli interessi della parte debole del contratto (il consumatore) a discapito del professionista che abbia scelto unilateralmente e illecitamente di procedere alla fornitura, sebbene non richiesta né consentita.
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