Durante lo svolgimento di una procedura esecutiva immobiliare, il titolo esecutivo viene integralmente caducato. Il debitore chiede, oltre a tutto il resto, che le somme ricavate dalla riscossione dei canoni locatizi relativi al bene pignorato, depositate in apposito conto, gli vengano in toto restituite. Il giudice dell’esecuzione, premessa la sussistenza della categoria delle spese prededuttive nel processo esecutivo, non ritiene però che la sopravvenuta improcedibilità dell’azione esecutiva sia idonea a pregiudicare l’attribuzione dei compensi per la custodia dell’immobile. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 9 dicembre 2019.
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