Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca od annullamento di pontone galleggiante ancorato alle sponde di un canale d’acqua all’interno di un Parco Regionale, procedendosi nei confronti dell’indagato per i reati di cui all’art.44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181, co., d. lgs. 42/2004, la Corte di Cassazione (sentenza 9 gennaio 2020, n. 380) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’opera oggetto del sequestro non aveva nulla a che vedere con le violazioni edilizie contestate, trattandosi di un natante, ovverosia di una zattera a motore – ha diversamente affermato che anche un natante rientra nel concetto di “costruzione” elaborato dalla giurisprudenza allorquando modifichi, attraverso lo stabile ancoraggio ad un fondale, lo stato dei luoghi in quanto funzionalmente asservito ad ambiente di lavoro per la pesca dei molluschi, senza essere assistito dal carattere di assoluta precarietà dell’esigenza che è preordinato a soddisfare.
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