Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva riformato la assoluzione intervenuta in primo grado nei confronti di un uomo, imputato del reato di violenza sessuale, la Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 2020, n. 5512) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui anomala doveva considerarsi la condotta della vittima, essendo incompatibile con la denunciata violenza, il fatto di essersi fatta riaccompagnare a casa dall’imputato dopo il rapporto sessuale – ha diversamente rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente spiegato il comportamento della vittima successivo alla violenza (allorquando accettò di farsi accompagnare a casa in automobile dall’imputato), giudicandolo logicamente incompatibile con un rapporto non consensuale, alla luce della compatibilità tra tale condotta e la violenza appena prima subita, la portata traumatica dell’episodio e le conseguenze psicologiche che lo stesso aveva prodotto sulla vittima.
Call Now Button