Nel contratto di gestione calore a grado a giorno i corrispettivi sono determinati in base ai gradi/giorno somministrati all’impianto di riscaldamento del condominio. Invero, i predetti generalmente sono determinati sulla base del calore sviluppato e non dei litri di gasolio o altro carburante per alimentare l’impianto. Pertanto, allorquando non è stata pattiziamente concordata la somministrazione di gasolio, né il pagamento di somme per eventuali eccedenze rimaste in serbatoio, non sussiste alcun diritto di credito a favore della società fornitrice in virtù dell’esecuzione del contratto. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 12035/2019 emessa in data 31/12/2019.