Deve ritenersi pronunciata a non iudice e, perciò, nulla ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. civ. la sentenza deliberata quando il decidente, per essere collocato a riposo, era già uscito dall’ordine giudiziario. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26 febbraio 2020, n. 5137
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