In materia di rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 2, comma 2, lett. g) n. 2, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, la mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo coperto dalla sospensione ex lege dei termini processuali non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dallo stesso decreto legge, essendo, a tal fine, necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, richieda “che si proceda” in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p. (Cass. pen. sez. VI, sentenza 2 settembre 2020, n. 25015).