Secondo la Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4595, la conclusione della prestazione, che l’art. 2957, comma 2, c.c. individua quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
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