Con ordinanza del 4 gennaio 2020 il Tribunale di La Spezia ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell’utile esperimento dell’azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), è necessario che la molestia presenti un apprezzabile e congruo contenuto di disturbo, tale da rendere oggettivamente impossibile, o più gravoso, il godimento materiale della cosa, con la conseguenza che ne restano escluse quelle condotte le quali, pur costituendo un’ingerenza, non risultino incompatibili con l’esercizio del possesso.