Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 8434 e n. 8435 del 2020) decidono, con due sentenze sostanzialmente uguali che dettano identici principi di diritto, l’insorta questione circa le maggioranze necessarie per l’approvazione di un contratto con cui il condominio concede ad una società di telefonia, o similare, l’uso del lastrico solare comune per l’installazione su di esso di un ripetitore, mediante la trasformazione dell’area con la realizzazione di infrastrutture ed impianti destinati a restare, durante e al termine del rapporto convenzionale, nella titolarità della società stessa. Prodromico alla soluzione della questione è l’esatto inquadramento della natura del contratto che deve disciplinare la fattispecie. Data per pacifica la possibilità per il condominio di deliberare, con maggioranza semplice di cui al 2° e 3° comma dell’art. 1136 c.c., un uso indiretto del bene comune, la possibile qualificazione del relativo contratto in termini di locazione, sussistendo i requisiti di cui all’art. 1571 c.c., può trovare ostacolo nella previsione contenuta all’art. 934 c.c. e con il principio dell’accessione ivi contenuto, nonché con quello giurisprudenziale recentemente affermato dalla medesime Sezioni Unite secondo il quale il titolo che, ex art. 934 c.c., osta all’operatività dell’accessione deve comunque avere un carattere “reale”.
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